Con il Decreto Direttoriale 561, emanato lo scorso 26 ottobre 2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata fissata al 23 novembre 2021 la data d’avvio del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). L’inizio del processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS è rilevante non solo per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale, ma per tutti gli enti non profit che desiderano iscriversi al RUNTS.
Di seguito sono riportate le linee operative per le diverse tipologie di ente.
Indice
APS e ODV
A partire dal 23 novembre, data di avvio del RUNTS, non sarà quindi più possibile iscriversi ai registri di ODV e APS e gli enti attualmente iscritti verranno automaticamente iscritti al RUNTS.
A tal fine, gli uffici dei registri delle ODV e delle APS comunicheranno al RUNTS entro il 22 febbraio 2021 i dati, comprensivi di atto costitutivo e statuto, degli enti iscritti al 22 novembre 2021.
Gli uffici del RUNTS verificheranno entro 180 giorni la sussistenza dei requisiti e, nel caso di informazioni incomplete, potranno richiedere i documenti mancanti. L’eventuale richiesta di documenti mancanti verrà trasmessa alle ODV e alle APS per mezzo di PEC o, in mancanza, via email e verrà pubblicato un elenco sul portale RUNTS degli enti ai quali è stata fatta richiesta di integrazione documentale. È importante che ODV e APS controllino l’eventuale ricezione di comunicazioni da parte del RUNTS, anche eventualmente monitorando l’elenco pubblicato sul portale, perché l’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro 60 giorni comporta la mancata iscrizione al RUNTS con conseguente perdita della qualifica di ODV e APS.
Il procedimento di trasmigrazione si conclude con il silenzio assenso e fino al perfezionamento dell’iscrizione o al provvedimento di mancata iscrizione ODV e APS continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche.
In vista dell’avvio del RUNTS, ODV e APS dovranno, quindi, qualora non vi abbiano già provveduto, modificare i propri statuti per conformarli alle disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e monitorare la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del RUNTS.
ONLUS
Dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile per le ONLUS iscriversi all’Anagrafe delle ONLUS. Infatti, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al RUNTS e pubblicherà l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe ONLUS al 22 novembre 2021 con i seguenti dati:
- codice fiscale
- denominazione
- sede legale
- generalità
- codice fiscale del legale rappresentante
Per effetto di tale comunicazione le ONLUS non si troveranno automaticamente iscritte al nuovo registro: ciascun ente inserito nell’elenco potrà infatti presentare, a partire dalla pubblicazione di tale elenco e fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’approvazione delle normative fiscali previste dal d.lgs 117/2017 da parte della Commissione Europea (Data di autorizzazione UE), un’apposita domanda nella quale dovrà essere indicata la sezione del RUNTS nella quale intende iscriversi. Alla domanda dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni della Riforma oltre agli ultimi due bilanci.
La procedura di iscrizione sarà esclusivamente telematica: l’ente che intende iscriversi dovrà autenticarsi sul Portale “Front Office” del RUNTS e utilizzare l’apposita funzione per la compilazione dell’istanza secondo la modulistica del decreto ministeriale 15 settembre 2020 n. 106. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti firmati e correlati dalla dichiarazione di conformità. Conclusa l’allegazione dei file il sistema genererà una “distinta” della pratica, dalla quale risulteranno mittente, ufficio destinatario, ente per il quale si presenta l’istanza e tipo di adempimento. Verificata la correttezza delle informazioni inserite, l’ente dovrà scaricare la distinta, sottoscriverla digitalmente e caricarla nuovamente nel sistema e, quindi, inviarla.
Nel caso di ONLUS con personalità giuridica che non abbiano ancora adeguato lo statuto alle disposizioni della Riforma, tale attività verrà svolta dal notaio che riceve il verbale di modifica statutaria. Per tali enti l’iscrizione al RUNTS sospende l’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche con la conseguenza che, pur conservando la personalità giuridica, l’ente non sarà più soggetto alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Gli uffici del RUNTS verificheranno entro 60 giorni le domande presentate onde verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. Nel corso di tale termine gli uffici del RUNTS possono chiedere all’ente ulteriori dati o documenti. Tale richiesta verrà trasmessa alle ONLUS per mezzo di PEC o, in mancanza, via email e verrà pubblicato un elenco sul portale RUNTS degli enti ai quali è stata fatta richiesta di integrazione documentale. È importante che le ONLUS controllino l’eventuale ricezione di comunicazioni da parte del RUNTS, anche eventualmente monitorando l’elenco pubblicato sul portale, perché l’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro 60 giorni comporta la mancata iscrizione al RUNTS con conseguente perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione del patrimonio.
Il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio assenso e fino al perfezionamento dell’iscrizione o al provvedimento di mancata iscrizione o al 31 marzo dell’anno successivo alla Data di autorizzazione UE, le ONLUS continueranno a beneficiare dei diritti derivanti da tale qualifica.
Le ONLUS, se intendono iscriversi al RUNTS, avranno, quindi, tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo alla Data di autorizzazione UE per adeguare le previsioni del proprio statuto alle disposizioni della Riforma e potervi accedere. Non si tratta di obbligo, ma nel caso in cui una ONLUS decidesse di non iscriversi al RUNTS perde la propria qualifica di Onlus e devolve l’incremento patrimoniale eventualmente maturato durante il periodo di permanenza nell’Anagrafe delle Onlus.
Enti privi di qualifiche
A partire dal 24 novembre 2021 sarà possibile per gli enti iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, acquisire la qualifica di ETS o Impresa Sociale e godere dei connessi vantaggi fiscali.
Gli enti privi delle qualifiche di ODV e APS potranno iscriversi al RUNTS presentando un’apposita domanda nella quale dovrà essere indicata la sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione. Alla domanda dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni della Riforma oltre agli ultimi due bilanci.
La procedura di iscrizione sarà esclusivamente telematica: l’ente che intende iscriversi dovrà autenticarsi sul Portale “Front Office” del RUNTS e utilizzare l’apposita funzione per la compilazione dell’istanza secondo la modulistica del decreto ministeriale 15 settembre 2020 n. 106. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti firmati e correlati dalla dichiarazione di conformità. Conclusa l’allegazione dei file il sistema genererà una “distinta” della pratica, dalla quale risulteranno mittente, ufficio destinatario, ente per il quale si presenta l’istanza e tipo di adempimento. Verificata la correttezza delle informazioni inserite, l’ente dovrà scaricare la distinta, sottoscriverla digitalmente e caricarla nuovamente nel sistema e, quindi, inviarla.
Nel caso di enti con personalità giuridica che non abbiano ancora adeguato lo statuto alle disposizioni della Riforma, tale attività verrà svolta dal notaio che riceve il verbale di modifica statutaria. Per tali enti l’iscrizione al RUNTS sospende l’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche con la conseguenza che, pur conservando la personalità giuridica, l’ente non sarà più soggetto alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Gli uffici del RUNTS verificheranno entro 60 giorni le domande presentate onde verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. Nel corso di tale termine gli uffici del RUNTS possono chiedere all’ente ulteriori dati o documenti. Tale richiesta verrà trasmessa per mezzo di PEC o, in mancanza, via email e verrà pubblicato un elenco sul portale RUNTS degli enti ai quali è stata fatta richiesta di integrazione documentale. È importante controllare l’eventuale ricezione di comunicazioni da parte del RUNTS, anche eventualmente monitorando l’elenco pubblicato sul portale, perché l’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro 60 giorni comporta la mancata iscrizione al RUNTS. Il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio assenso.
Enti religiosi
A partire dal 24 novembre 2021 sarà possibile iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), acquisire la qualifica di ETS o Impresa Sociale (IS) e godere dei connessi vantaggi fiscali. In questa prospettiva, gli enti ecclesiastici potranno istituire e iscrivere rami ETS o IS oppure enti civili collegati aventi tali qualifiche. Gli enti ecclesiastici che hanno già istituito rami ONLUS saranno, invece, chiamati ad adeguare i relativi regolamenti onde evitare di incorrere nella devoluzione patrimoniale connessa con la perdita della qualifica per via della mancata iscrizione.
Ramo ETS
Nel caso di istituzione di un nuovo ramo ETS, l’ente ecclesiastico, una volta adottato il regolamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente gli elementi di cui all’art. 14, d.m. 15 settembre 2020, n. 106 (Decreto RUNTS) e ottenute le necessarie autorizzazioni canoniche, dovrà presentare un’apposita domanda nella quale dovrà essere indicata la sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione. Alla domanda di iscrizione, presentata dal legale rappresentate dell’ente ecclesiastico, dovrà essere allegato oltre al regolamento anche l’atto con il quale la competente autorità ecclesiastica autorizza l’iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria.
Ramo ONLUS
Nel caso di rami ONLUS, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al RUNTS i dati dei rami iscritti all’Anagrafe ONLUS al 22 novembre 2021:
- codice fiscale
- denominazione
- sede legale
- generalità
- codice fiscale del legale rappresentante
Per effetto di tale comunicazione i rami ONLUS non si troveranno automaticamente iscritti al nuovo registro: ciascun ramo inserito nell’elenco potrà infatti presentare, a partire dalla pubblicazione di tale elenco e fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’approvazione delle normative fiscali previste dal d.lgs 117/2017 da parte della Commissione Europea (Data di autorizzazione UE), un’apposita domanda nella quale dovrà essere indicata la sezione del RUNTS nella quale intende iscriversi. Alla domanda dovrà essere allegata copia del regolamento adeguato alle disposizioni della Riforma e, quindi, contenente gli elementi di cui all’art. 14, d.m. 15 settembre 2020, n. 106 (Decreto RUNTS), oltre agli ultimi due bilanci. In caso di mancata richiesta di iscrizione entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo alla Data di autorizzazione UE, i rami iscritti all’anagrafe delle ONLUS perdono la qualifica e scatta l’obbligo di devolvere l’incremento patrimoniale eventualmente maturato durante il periodo di permanenza nell’Anagrafe delle Onlus.
Dal punto di vista operativo, la procedura di iscrizione è la medesima tanto per i rami di nuova costituzione quanto per i rami ONLUS: l’ente che intende iscrivere il ramo dovrà autenticarsi sul Portale “Front Office” del RUNTS e utilizzare l’apposita funzione per la compilazione dell’istanza secondo la modulistica del Decreto RUNTS. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti firmati e correlati dalla dichiarazione di conformità. Conclusa l’allegazione dei file il sistema genererà una “distinta” della pratica, dalla quale risulteranno mittente, ufficio destinatario, ente per il quale si presenta l’istanza e tipo di adempimento. Verificata la correttezza delle informazioni inserite, l’ente dovrà scaricare la distinta, sottoscriverla digitalmente e caricarla nuovamente nel sistema e, quindi, inviarla.
Gli uffici del RUNTS verificheranno entro 60 giorni le domande presentate onde verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. Nel corso di tale termine gli uffici del RUNTS possono chiedere all’ente ecclesiastico ulteriori dati o documenti. Tale richiesta verrà trasmessa per mezzo di PEC o, in mancanza, via email e verrà pubblicato un elenco sul portale RUNTS degli enti ai quali è stata fatta richiesta di integrazione documentale. È importante controllare l’eventuale ricezione di comunicazioni da parte del RUNTS, anche eventualmente monitorando l’elenco pubblicato sul portale, perché l’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro 60 giorni comporta la mancata iscrizione al RUNTS.
Il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio assenso e fino al perfezionamento dell’iscrizione o al provvedimento di mancata iscrizione o al 31 marzo dell’anno successivo alla Data di autorizzazione UE, i rami ONLUS continueranno a beneficiare dei diritti derivanti da tale qualifica.
Per poter accedere al Portale RUNTS è necessario dotarsi di:
- Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta d’identità elettronica (Cie)
- PEC
- Firma digitale (modalità cades)